Art. 2.

      1. Per quanto concerne lo Stato, la quota riservata di cui all'articolo 1, comma 2, è determinata nella misura del 20 per cento e si applica, a decorrere dall'anno 2007, ai contributi alle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. I contributi riservati alle istituzioni culturali femminili o alle attività culturali concernenti le donne ai sensi del presente comma sono destinati, per almeno il 40 per cento, a istituzioni culturali operanti nei territori delle regioni dell'Italia meridionale e insulare o ad attività realizzate nei medesimi territori.
      2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, determinati dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla voce «Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi», sono aumentati di 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con riserva della predetta cifra alle finalità di cui alla presente legge.
      3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al

 

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comma 1, anche con riferimento alla determinazione dei requisiti e delle procedure per accedere ai contributi riservati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.